Lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 28/08/2000 n. 274 e dell'art. 2 del D.M. 26/03/2001

A norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”.

Il Comune di Crescentino ha stipulato apposita convenzione con il Tribunale ordinario di Vercelli per permettere a due condannati di svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato.

Presso le strutture del Comune, l’attività non retribuita in favore della collettività, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Supporto del personale del comune in attività impiegatizie;
  • Supporto agli operai nel servizio di pulizia e manutenzione degli edifici comunali, strade, piazze, aree verdi, sgombero neve durante il periodo invernale;
  • Prestazioni di attività nei confronti di anziani e minori;
  • Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.