È un assegno concesso dai Comuni e pagato dall’Inps. Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
Spetta ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori e deve essere richiesto al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la domanda. Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni: • cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai • familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; • i nuclei familiari composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
Spetta in presenza di:
Il diritto all’assegno cessa:
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Per l’anno 2017 l’importo è pari in misura intera a euro 141,30 mensili, ovvero euro 1.836,90 annui, comprensivi di quota di tredicesima mensilità.
Il Comune riceve, istruisce e definisce le domande di prestazione sociale e comunica all'Inps l'importo da pagare e i dati utili per il pagamento.
Deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno al nucleo familiare (ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.).
Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento.
L'Inps provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare sulla base dei dati forniti dal Comune con cadenza semestrale posticipata per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.