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Commissione comunale per la tenuta degli elenchi dei giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise d'appello

L'art. 13 della Legge 10.04.1951 n. 287, prevede che in ogni Comune siano formati, a cura di una Commissione Comunale composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi di cittadini per l'esercizio delle funzioni di giudice Popolare nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise d'Appello.

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Delibera del Consiglio comunale n. 22 in data 25.07 (254,5 KB)Nomina della Commissione comunale per la tenuta degli elenchi dei giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise d'appello


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